–La sospensione delle attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021,
formante parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in interno N° 0029391 del 26-03-2021 Cat. 2 Cl. 1
-Nelle attività di commercio al dettaglio che rimangono aperte al pubblico, è necessario
consentire l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i
beni consentiti, ovvero la realizzazione di percorsi che consentano esclusivamente
l’acquisto di beni di prima necessità;
–La chiusura di tutti gli esercizi commerciali sul territorio comunale alle ore 19:00, con la sola
deroga per le attività di ristorazione alle quali, a partire dalle ore 19.00, è consentita
esclusivamente la possibilità della consegna a domicilio;
–Il divieto di transito, sia in entrata che in uscita, per i non residenti, nel territorio comunale,
salvo per comprovati motivi di necessità risultanti dall’autocertificazione;
–Il divieto di circolazione anche all’interno del territorio comunale, se non per motivi di
necessità risultanti dall’autocertificazione, che è quindi obbligatoria;
–La chiusura degli spazi pubblici adibiti al passeggio ed alla sosta, ivi compresi i lungomari,
la spiaggia e l’arenile insistenti nel territorio comunale e, in particolare, nei parchi pubblici,
nelle piazze e negli spazi verdi;
–Il divieto ai proprietari di più alloggi di transitare dall’uno all’altro, dovendo, gli stessi rimanere negli alloggi di residenza, salvo per comprovate ragioni di necessità;
–Il divieto di pratica sportiva all’aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per
necessità mediche debitamente certificate, purché in prossimità della propria abitazione
oppure in luoghi concordati con il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, con
obbligo di rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossando
dispositivi di protezione individuale.
–La consegna a domicilio dei prodotti da attività di ristorazione è consentita fino alle 22:00 e
deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei
prodotti;
–La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di generi alimentari, ad eccezione dei servizi essenziali (farmacie di turno, parafarmacie, edicole e tabaccai) a
partire dalle ore 15.00 di sabato e per l’intera giornata di domenica;
-Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi;
–La chiusura dei mercati, salvo quelli diretti alla vendita di soli generi alimentari. Lo
svolgimento delle attività del mercato ittico dovrà rispettare le prescrizioni specifiche già
emanate e qui allegate;
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Prot. in interno N° 0029391 del 26-03-2021 Cat. 2 Cl. 1
–Nelle attività commerciali sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale prevista dalla
normativa vigente, che gli ingressi avvengano in modo contingentato e che venga impedito
di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
–Le attività aperte rispettino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi tra cui il mantenimento, in tutte le
attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due
volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata
aereazione naturale e ricambio d’aria;
-Sia consentito l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati),
oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione
alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita,
differenziando percorsi di entrata e di uscita;
-Sia esposto un cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere
contemporaneamente presenti all’interno dei locali considerando la distanza interpersonale
prevista dalla normativa vigente;
-Il divieto di recarsi presso qualsiasi supermercato più di una volta al giorno;
-Il divieto di recarsi presso gli uffici postali e bancari, così come presso qualsiasi altro ufficio
eventualmente aperto al pubblico, per operazioni non strettamente necessarie e differibili
(non a scadenza);
–Sono sempre vietati gli assembramenti;
-È prorogata, conseguentemente, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole
primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le
scuole per l’infanzia, fino al 5 aprile 2021, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare
affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con
adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle
lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di
attività in presenza esclusivamente agli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, senza alcuna deroga e nel rispetto della normativa vigente.
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